Art. 1.
(Modifiche al codice penale)
Dopo il titolo IX del libro II del codice penale è inserito il seguente:
“TITOLO IX-BIS – DEI DELITTI CONTRO IL SENTIMENTO PER GLI ANIMALI
Art. 544-bis. – Uccisione di animali.
Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da tre mesi a diciotto mesi.
Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da tre mesi a un anno o con la multa da 3.000 a 15.000 euro.
La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi.
La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte dell’animale.
Art. 544-quater. -Spettacoli o manifestazioni vietati
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque organizza o promuove spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa da 3.000 a. 15.000 euro.
La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in relazione all’esercizio di scommesse clandestine o al fine di trarne profitto per sè od altri ovvero se ne deriva la morte dell’animale.
Art. 544-quinquies. – Divieto di combattimenti tra animali.
- se le predette attività sono compiute in concorso con minorenni o da persone armate;
- se le predette attività sono promosse utilizzando videoriproduzioni o materiale di qualsiasi tipo contenente scene o immagini dei combattimenti o delle competizioni;
- se il colpevole cura la ripresa o la registrazione in qualsiasi forma dei combattimenti o delle competizioni.
Art. 544-sexies. – Confisca e pene accessorie
2. All’articolo 638, primo comma, del codice penale, dopo le parole: “è punito” sono inserite le seguenti: “, salvo che il fatto costituisca più grave reato”.
3. L’articolo 727 del codice penale è sostituito dal seguente:
Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l’arresto fino ad un anno o con l’ammenda da 1.000 a 10.000 euro.
Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze”.
Art. 2.
Divieto di utilizzo a fini commerciali di pelli e pellicce
- E’ vietato utilizzare cani (Canis familiaris) e gatti (Felis catus) per la produzione o il confezionamento di pelli, pellicce, capi di abbigliamento e articoli di pelletteria costituiti od ottenuti, in tutto o in parte, dalle pelli o dalle pellicce dei medesimi, nonché commercializzare o introdurre le stesse nel territorio nazionale.
- La violazione delle disposizioni di cui al comma 1 è punita con l’arresto da tre mesi ad un anno o con l’ammenda da 5.000 a 100.000 euro.
- Alla condanna consegue in ogni caso la confisca e la distruzione del materiale di cui al comma 1
Art. 3.
Modifica alle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale
- “Art. 19-ter. – Leggi speciali in materia di animali- Le disposizioni del titolo IX-bis del libro II del codice penale non si applicano ai casi previsti dalle leggi speciali in materia di caccia, di pesca, di allevamento, di trasporto, di macellazione degli animali, di sperimentazione scientifica sugli stessi, di attività circense, di giardini zoologici, nonché dalle altre leggi speciali in materia di animali.
Le disposizioni del titolo IX-bis del libro II del codice penale non si applicano altresì alle manifestazioni storiche e culturali autorizzate dalla regione competente. - Art. 19-quater. – Affidamento degli animali sequestrati o confiscati – Gli animali oggetto di provvedimenti di sequestro o di confisca sono affidati ad associazioni o enti che ne facciano richiesta individuati con decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro dell’interno”:
Il decreto di cui all’articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale è adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 4.
(Norme di coordinamento)
- All’articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, al comma 8, le parole: “ai sensi dell’articolo 727 del codice penale” sono sostituite dalle seguenti: “con la reclusione da tre mesi ad un anno o con la multa da 3.000 a 15.000 euro”.
- Il comma 5 dell’articolo 5 della legge 14 agosto 1991, n. 281, è abrogato.
- Alla legge 12 giugno 1913, n. 611, sono apportate le seguenti modificazioni:
- l’articolo 1 è abrogato;
- all’articolo 2, lettera a, le parole: “dell’articolo 491 del codice penale” sono sostituite dalle seguenti: “del titolo IX-bis del libro II del codice penale e dell’articolo 727 del medesimo codice”;
- all’articolo 8, le parole: “dell’articolo 491” sono sostituite dalle seguenti: “dell’articolo 727”.
Art. 5.
(Attività formative)
Art. 6.
(Vigilanza)
- Al fine di prevenire e contrastare i reati previsti dalla presente legge, con decreto del Ministro dell’interno, sentiti il Ministro delle politiche agricole e forestali e il Ministro della salute, adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di coordinamento dell’attività della Polizia di Stato, dell’Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo forestale dello Stato e dei. Corpi di polizia municipale e provinciale.
- La vigilanza sul rispetto della presente legge e delle altre norme relative alla protezione degli animali è affidata anche, con riguardo agli animali di affezione, nei limiti dei compiti attribuiti dai rispettivi decreti prefettizi di nomina, ai sensi degli articoli 55 e 57 . del codice di procedura penale, alle guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute.
- Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per lo Stato e gli enti locali.
Art. 7.
(Diritti e facoltà degli enti e delle associazioni)
Art. 8.
(Destinazione delle sanzioni pecuniarie)
- Le entrate derivanti dall’applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dalla presente legge affluiscono all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero della salute e sono destinate alle associazioni o agli enti di cui all’articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale.
- Con il decreto di cui all’articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale, sono determinati i criteri di ripartizione delle entrate di cui al comma 1, tenendo conto in ogni caso del numero di animali affidati ad ogni ente o associazione.
- Entro il 25 novembre di ogni anno il Ministro della salute definisce il programma degli interventi per l’attuazione della presente legge e per la ripartizione delle somme di cui al comma 1.
Art. 9.
(Entrata in vigore)