Guardia Ecozoofila

La guardia zoofila,nell’ordinamento italiano, è un cittadino che, in seno ad un’associazione animalista, ambientalista, riconosciuta,che in seguito ad una selezione e alla frequentazione di un corso di formazione, previo il superamento di un esame, viene nominato dal prefetto, guardia particolare giurata, figura normata dal Regio Decreto n°773 del 18/06/1931 per lo svolgimento di servizi di tutela degli animali e dell’ambiente. Dall’ordinamento italiano la guardia zoofila è qualificata come pubblico ufficiale e gli viene attribuita, nell’ambito specifico della tutela svolta, la funzione di polizia giudiziaria, ossia l’attività di prevenzione e repressione dei reati, la sua esistenza è prevista e disciplinata nella materia inerente alla vigilanza zoofila (legge 12 giugno 1913, n. 611, legge 20 luglio 2004, n. 189 ed altre leggi statali e regionali in materia di tutela degli animali d’affezione).
Esse furono istituite negli anni 30 del XX° secolo, ed erano appartenenti alla Società Protettrice degli Animali,con le qualifiche di agenti di Pubblica Sicurezza,tale funzione fu mantenuta fino alla fine degli anni 70 del XX° secolo, quando la Società Protettrice degli Animali, da ente pubblico divenne un’associazione animalista,Ente Nazionale Protezione Animali, mantenendo il servizio di vigilanza con le funzioni di P.G.
Con l’approvazione della legge 189/2004 viene definitivamente chiarito a livello legislativo quali associazioni o enti hanno la facoltà di richiedere la nomina di Guardie Zoofile e le funzioni che ricoprono in servizio.
La gestione operativa del servizio è organizzato e disciplinata dagli enti a cui le guardie dipendono.
Poteri
Il servizio cui sono destinate le guardie zoofile è stabilito dalla legge 189/2004,dalle ordinanze ministeriali, dai regolamenti e nello specifico riguarda la protezione degli animali e la tutela del patrimonio zootecnico. I verbali redatti dalle guardie zoofile, quali pubblici ufficiali, hanno forza di atto pubblico e costituiscono prova in giudizio fino a querela di falso. Ciò significa che quanto affermato dalla guardia (che è un pubblico ufficiale) nel verbale (per fatti accaduti alla sua presenza, acquisiti per percezione diretta e non per valutazioni o impressioni personali) è vero fino a querela di falso e ciò costituisce prova in giudizio. Quest’ultimo aspetto determina quello che giuridicamente si può definire potere certificativo attribuito alle guardie zoofile. Ciò discende dalla condizione per cui le guardie zoofile e non le guardie giurate degli istituti di vigilanza in genere,sono considerate, ai sensi dell’articolo 357 Codice Penale, pubblico ufficiale. La legge 20 luglio 2004, n. 189, oltre che modificare l’impianto normativo e sanzionatorio afferente agli atti di maltrattamento degli animali, attribuisce alle guardie delle associazioni, protezionistiche e zoofile le funzioni e le qualifiche di polizia giudiziaria con riferimento all’applicazione di tutte le leggi a protezione degli animali e possono e devono continuare ad occuparsi della protezione di tutti gli animali e della tutela del patrimonio zootecnico nella loro qualità di guardie zoofile e dunque di pubblici ufficiali agenti di polizia amministrativa e di polizia giudiziaria. N.O.G.E.Z.