Cass. Sez. III n. 28727 del 19 luglio 2011 (CC 18 mag. 2011)

Le competenze di polizia giudiziaria, SI ESTENDONO ANCHE AGLI ANIMALI DIVERSI DA QUELLI DI AFFEZIONE

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Camera di consiglio
Dott. FERRUA Giuliana – Presidente – del 18/05/2011
Dott. FIALE Aldo – Consigliere 

SENTENZA
Dott. MULLIRI Guicla – rel. Consigliere – N. 1001
Dott. SARNO Giulio – Consigliere – REGISTRO GENERALE
Dott. ANDRONIO Alessandro M. – Consigliere – N. 46431/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
P.M. c/o Trib. Di S. M. Capua Vetere;
nel proc. c/o:
Scoppetta Romeo Salvatore indagato art. 544 c.p., comma 3;
avverso l’ordinanza del Tribunale per il Riesame di S.M. Capua Vetere in data 3.11.10;
Sentita la relazione del cons. Guicla Mulliri;
Sentito il P.M. nella persona del P.G. dr.ssa FODARONI Maria Giuseppina che ha chiesto il rigetto del ricorso.

OSSERVA

1. Provvedimento impugnato e motivi del ricorso – Con l’ordinanza   oggetto di ricorso, è stata accolta, dal Tribunale competente, la   richiesta di riesame avanzata dall’indagato Scoperta avverso il provvedimento di sequestro di alcuni animali esotici (un pitone, tre iguane, alcune testuggini ecc.) a lui appartenenti e che è accusato di averli detenuti in cattive condizioni non adeguate alle loro caratteristiche. Per l’effetto, gli animali sono stati dissequestrati e restituiti all’avente diritto. Avverso tale decisione, ha proposto ricorso il P.M. deducendo erronea applicazione della legge penale. Si sostiene, infatti, essere erronea l’affermazione del Tribunale per il Riesame secondo cui gli operanti   della Polizia zoofila appartenenti alla LIDA (Lega italiana Diritti Animali) di Aversa non sarebbero stati legittimati ad operare il   sequestro di  loro iniziativa in quanto non rivestenti la qualifica di   agenti di  Polizia Giudiziaria. Ribatte il ricorrente che gli operanti sono  guardie giurate nominate   con decreto della Provincia. Inoltre, la  LIDA è associazione di   volontariato riconosciuta dal Ministero  dell’Ambiente con decreto del   26.5.07 e, dalla qualità di guardia  giurata, discende la   legittimazione ad esercitare attività di  polizia giudiziaria così   come affermato anche dalla 4^ sez. del  Consiglio di Stato con   decisione del 24.10.97 n. 1233. Il  ricorrente confuta anche l’ulteriore argomento del Tribunale   secondo  cui, in ogni caso, non avrebbe potuto essere effettuato il   sequestro perché la L. 20 luglio 2004, n. 189, art. 6, comma 2   restringe la competenza delle guardie particolari giurate delle   associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute (nel vigilare   sul rispetto delle norme relative alla protezione degli animali) ai   soli animali “da affezione”. Si fa, infatti, notare che il concetto   di “animale da affezione” non è dato normativamente e non vi è   ragione di restringerlo immotivatamente anche alla luce   dell’evoluzione dei costumi. Il ricorrente conclude per l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
2. Motivi della decisione. Il ricorso è fondato. Per quel che attiene alla qualifica di agente di P.G. il problema   specifico degli agenti della LI.DA, è risolto dalla disposizione   evocata dal ricorrente che ricorda come la LIDA sia associazione di   volontariato riconosciuta dal Ministero dell’Ambiente con un decreto,   quello del 26.5.07, che, in tal modo, ha avallato la norma   provinciale istitutiva di tale organo che recita: “ai sensi dell’art.   128 Cost., sono trasferite alle province le seguenti funzioni e   compiti amministrativi: a) il riconoscimento della nomina a guardia   giurata degli agenti venatori dipendenti dagli enti delegati dalle   regioni e delle guardie volontarie delle associazioni venatorie e   protezionistiche nazionali riconosciute, di cui alla L. 11 febbraio   1992, n. 157, art. 27”. Vi è da soggiungere che il tema della  qualifica degli operanti delle   guardie zoofile in genere registra  diversi precedenti di questa   stessa sezione di segno opposto. Nel  contrasto di opinioni, tuttavia,   ritiene il collegio che sia da  ritenere preferibile la soluzione   assunta da Ultimo da Sez. 3,  2.2.06 (Lancellotti, Rv. 233561; v.   anche Sez. 6, 13.4.94, Ranelli, Rv. 199518; contra: Sez. 3, 9.4.08, Lovato, Rv. 240231). La erroneità dell’ordinanza impugnata riguarda anche il secondo argomento relativo agli animali da affezione. Ed infatti, la lettura che viene data della L. 20 luglio 2004, n.   189, art. 6, comma 2 è esattamente contraria al tenore letterale della norma. La circostanza che la disposizione dica “anche”, con riferimento agli animali da affezione, è, infatti, estensiva. La   norma recita: la vigilanza sul rispetto delle presente legge e delle   altre norme relative alla protezione degli animali è affidata anche, con riferimento agli animali da affezione, nei limiti dei compiti attribuiti dai rispettivi decreti prefettizi di nomina, ai sensi   degli artt. 55 e 57 c.p.p., alle guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute”. Detto in  altri termini, perciò, il fatto che la disposizione,   nell’opera di  protezione degli animali, estenda il raggio di   competenza delle  guardie volontarie giurate di cui trattasi anche ai   cd. animali da  affezione produce un effetto ampliativo e non certo   restrittivo  della loro competenza. A tale stregua, è a fortiori implicita la  facoltà di intervento delle guardie di cui si discute per animali  come quelli oggetto del   sequestro (che, pur dando atto di una certa  tendenza al mutamento dei   gusti, non possono di norma essere  ricompresi nell’alveo degli   animali da affezione in quanto in tale  categoria rientrano   esclusivamente gli animali domestici o di  compagnia con esclusione   della fauna selvatica – Sez. 3, 9.4.08,  Lovato, Rv. 240231).   La decisione impugnata è, quindi, censurabile  per erronea   applicazione della legge nei termini appena enunciati e,  per tale   ragione, deve essere annullata con rinvio degli atti al  Tribunale di   S. Maria Capua Vetere, per nuovo esame. P.Q.M. Visto l’art. 615 e ss. c.p.p.; annulla l’ordinanza impugnata con rinvio, per nuovo esame, al Tribunale di S. Maria Capua Vetere. Così deciso in Roma, nella udienza, il 18 maggio 2011.   Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2011.